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Consulente Tecnico di Parte CTP Psicologo

Consulente Tecnico di Parte Psicologo CTP Psicologo

Chi è il Consulente Tecnico di Parte Psicologo?

Quando si parla di Consulente Tecnico di Parte Psicologo (detto anche CTP Psicologo), ci si riferisce alla figura dello psicologo che fornisce il suo apporto alla Giustizia.

Al di là del tradizionale ruolo clinico che gli viene attribuito, nella Giustizia lo psicologo può essere chiamato come esperto in diversi ambiti, in particolare nel penale, nel civile e nel minorile.

Il suo contributo può rivelarsi necessario quando il giudice deve valutare e decidere in merito a questioni particolarmente complesse per le quali egli non possiede le specifiche competenze teoriche e tecniche, nella fattispecie in ambito psicologico.

Il giudice, dunque, può nominare uno psicologo esperto attingendo da un apposito albo, affinché valuti e rediga un congruo parere specialistico per rispondere al quesito che gli viene posto.Se tale parere specialistico viene richiesto in ambito penale, prende il nome di “perizia”, mentre in ambito civile viene denominato “consulenza tecnica d’ufficio” (CTU).

Se, invece, lo psicologo esperto viene nominato dal privato cittadino, in ambito sia penale sia civile, egli viene definito “Consulente Tecnico di Parte”, e il suo operato complessivo in tal senso viene denominato “Consulenza Tecnica di Parte” (CTP).

Per giungere, dunque, ad una definizione di Consulente Tecnico di Parte Psicologo, possiamo dire che si tratta di un professionista psicologo che offre consulenza tecnica in ambito legale per una delle parti coinvolte.

Questo non significa che lo psicologo CTP sia necessariamente contro lo psicologo CTU nominato dal giudice, come in una sorta di scontro tra esperti.

Il Consulente Tecnico di Parte Psicologo, la cui nomina è libera da parte del privato, è chiamato a valutare l’operato dell’esperto nominato dal giudice, vagliando la bontà, l’imparzialità e l’adeguatezza scientifica della procedura, degli strumenti utilizzati e delle conclusioni.

Di cosa si occupa il CTP Psicologo?

Quali sono dunque ruolo e funzioni del Consulente Tecnico di Parte Psicologo?

Egli, a titolo di esempio:

  • Fornisce supporto tecnico-psicologico alla parte assistita (ad esempio, in cause di separazione, affidamento di minori, etc.).
  • Effettua valutazioni psicodiagnostiche utili al caso.
  • Redige perizie psicologiche a supporto della tesi della parte assistita.
  • Partecipa alle udienze come esperto della parte.

Qual è la formazione del CTP?

Chiaramente, trattandosi di uno psicologo, è anzitutto indispensabile che egli possegga quanto previsto dalla legge per esercitare come psicologo, dunque la laurea quinquennale in psicologia (o 3 + 2), lo svolgimento di apposito tirocinio formativo, e l’iscrizione all’Albo degli Psicologi.

Non è indispensabile possedere anche la specializzazione in psicoterapia, ma è vivamente consigliato.

Infatti, secondo le disposizioni del codice deontologico, lo psicologo deve sempre possedere una formazione adeguata e aggiornata in merito agli ambiti specifici di cui si occupa.

Le questioni delicate e complesse per le quali può essergli conferito mandato, ancorché in ambito privato, possono intersecare così tante sezioni specialistiche da ritenere spesso necessaria anche una formazione in psicoterapia.

Oltre a quanto sopra, deve ovviamente disporre di una formazione certificata in psicologia giuridica ed eventualmente in criminologia, a seconda dei contesti specifici dei quali intende occuparsi.

Di solito queste formazioni particolari sono ottenute mediante titoli master.

Qual è il processo di nomina per un CTP Psicologo?

Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU Psicologo) è nominato dal giudice, deve prestare giuramento, e non può rifiutare l’incarico, se non in alcuni casi specifici previsti dalla legge.

Il Consulente Tecnico di Parte Psicologo invece, è scelto dalla parte interessata o dal suo avvocato e può rifiutare l’incarico in assoluta libertà, purché questo non contrasti con le norme previste dal codice deontologico degli psicologi.

Questo non significa, però, che il giudice possa respingerne l’incarico: la legge dispone che, in presenza di un Consulente Tecnico d’Ufficio, le parti abbiano piena facoltà di nominare un proprio consulente, il cosiddetto CTP Psicologo.

La presenza del Consulente Tecnico di Parte diventa legittima e incontestabile al fine di tutelare la parte che lo ha nominato e di valutare, ed eventualmente contestare e controargomentare, tutto il lavoro peritale del CTU, le deduzioni e le conclusioni cui questo perviene, producendo a sua volta opportune controdeduzioni e conclusioni

Il giudice è tenuto a rilevare e a prendere in considerazione l’operato del Consulente Tecnico di Parte, finanche anteponendole a quelle del CTU da lui stesso nominato qualora le ritenesse più attendibili o meglio rispondenti al quesito che egli ha posto e che è stato oggetto di indagine da parte del CTU.

Quali sono gli ambiti di intervento del Consulente Tecnico di Parte?

A titolo esemplificativo, anche se il suo profilo specialistico può integrare ambiti ben più estesi, si può fare menzione di:

  • Diritto di famiglia (es. separazioni, divorzi, affidamento dei minori).
  • Cause penali (es. valutazione della capacità di intendere e volere).
  • Cause civili (es. danni psicologici derivanti da incidenti o mobbing).

Qual è la deontologia professionale di riferimento?

La deontologia professionale di riferimento, in primo luogo, implica il rispetto del codice deontologico degli psicologi.

Tale testo è stato successivamente integrato da ulteriori e più specifici riferimenti, quali le LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE PER LO PSICOLOGO FORENSE, e ogni riferimento espressamente o implicitamente richiamato, da considerarsi dettame imprescindibile per ogni buona prassi.

Di fondamentale importanza è il mantenimento dell’obiettività e imparzialità nella valutazione tecnica, nonostante il ruolo di parte.

Chiaramente, visto il contesto ove il Consulente Tecnico di Parte Psicologo si trova ad operare, è quasi sempre indispensabile la collaborazione con altri professionisti, quale il lavoro con avvocati per costruire la strategia difensiva o accusatoria, e la possibile interazione con altri specialisti (medici legali, psichiatri) per una valutazione interdisciplinare.

Appare evidente, ormai, quanto possa essere complesso il ruolo di un Consulente Tecnico di Parte Psicologo, nonché la preziosa e talvolta irrinunciabile utilità del suo operato specialistico per tutelare interessi recanti un così ampio potenziale di ricadute nella vita di uno o più soggetti.

Infatti, se da un lato rimane facoltativa la sua nomina da parte di un privato cittadino obbligato per legge a sottoporsi all’indagine di un CTU incaricato dal giudice, l’obbligatorietà da parte del giudice stesso ad accoglierne la nomina senza possibilità di rifiuto ne attesta implicitamente l’enorme importanza rispetto agli interessi del nominante che si prefigge di garantire, fermo restando l’imparzialità richiamata sopra.

Ecco che, in questi casi, il lavoro dello psicologo non esclude le sue convenzionali competenze cliniche e diagnostiche, sempre fondamentali, ma si impreziosisce di abilità consulenziali più fini e particolareggiate, favorendo un esito quanto più possibile sereno e proficuo a beneficio del soggetto che lo ha nominato o di eventuali terzi, quali ad esempio i minori coinvolti.

 

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